Bonus facciate: proroga

Proroga per il 2021 del bonus facciate
8 Febbraio 2021 Studio Poser News

Con la legge di Bilancio 2021 è stato prorogato per il 2021 il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Le zone agevolabili sono riferite alle zone A e B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 02.04.1968, n. 1444.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nell’agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Il bonus facciate prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute senza alcun limite nel 2021, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Se i lavori di rifacimento della facciata non sono solo di pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015 e      i requisiti di cui alla tabella 2 dell’all. B al D. Mise 11.03.2008 per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica. Ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.

Qualora gli edifici non si trovino nelle zone A e B, è possibile beneficiare della vigente detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono contenute nel regolamento n. 41 del D.M. Finanze 18.02.1998. In particolare, è previsto:

  • l’obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta);
  • la comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti;
  • l’indicazione nel modello Redditi dei dati catastali dell’immobile interessato.