La L. 178/2020 ha prorogato la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione per interventi iniziati dal 01.01.2020, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
I grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla “A+”, nonché “A” per i forni e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000,00, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione è ripartita tra gli eventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni destinati all’arredamento delle parti comuni. Pertanto l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.