Il 23.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. In particolare, vengono specificati i documenti che a partire dal 1 gennaio 2021 devono essere emessi qualora si operi un reverse charge.
Con il meccanismo del reverse charge, il cessionario/committente (soggetto che riceve la fattura) è debitore dell’IVA e non il cedente/prestatore (soggetto che emette la fattura); chiaramente entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi IVA.
In questo modo il cessionario/committente che riceve la fattura senza l’IVA dal cedente/prestatore, procede all’integrazione della fattura ricevuta riportando la corretta aliquota IVA, registrando il documento integrato sia sul registro IVA vendite, che su quello degli acquisti.
Il reverse charge può essere distinto in interno ed esterno. E’ interno quando si tratta di operazioni per determinate tipologie di servizi (art.17 DPR 633/1972 e D.L. 119/2018) con soggetti passivi di imposta che siano residenti o stabiliti in Italia; mentre è esterno quando è relativo ad operazioni con soggetti residenti all’estero.
Dal 1° gennaio 2021 i cedenti/prestatori dovranno indicare nella fattura elettronica la natura dell’operazione soggetta a reverse charge, utilizzando uno dei codici N6 individuati (N.6.1-N.6.9).
La novità riguarda il soggetto che riceve una fattura per un’operazione soggetta a reverse charge, che può procedere all’integrazione “elettronica” dell’imposta, sebbene non obbligatoria, ma fortemente raccomandata; lo farà utilizzando uno dei nuovi codici “tipo documento” da TD16 a TD19.
Se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta “utilizzando la medesima tipologia di documento” trasmessa allo SdI per l’integrazione della prima fattura ricevuta, indicando, però, gli importi con segno negativo.
L’introduzione dei nuovi codici “tipo documento” non comporta il conseguente obbligo di procedere all’integrazione delle fatture attraverso lo SdI. L’Agenzia delle Entrate riconosce che il cessionario/committente può integrare manualmente il documento ricevuto, ma in questo caso l’operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall’Agenzia. Invece, l’utilizzo dei nuovi codici “tipo documento” TD17, TD18 o TD19 con l’utilizzo della fattura elettronica consente di evitare l’adempimento dell’esterometro nelle operazioni transfrontaliere